#StudioPastanella / Rassegna Stampa
5 Novembre 2025
Nuovo bonus mamme: ulteriori istruzioni per la presentazione delle domande
L’INPS, con messaggio n. 3289 del 31 ottobre 2025, ha offerto ulteriori istruzioni per la presentazione delle domande relative al bonus mamme: il servizio per la presentazione delle domande è accessibile sul sito www.inps.it, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”. Dopo l’autenticazione, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS), si accede al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” per la compilazione della domanda. Successivamente alla presentazione della domanda è possibile accedere alle ricevute e alla documentazione prodotte dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento. Viene ricordato che la scadenza per la presentazione delle domande è il 9 dicembre 2025; per le madri che maturano i requisiti dopo tale data, ma entro il 31 dicembre 2025, la scadenza è il 31 gennaio 2026. L’Istituto precisa che la domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato.
EcLavoro.it
3 Novembre 2025
Intesa per l’inclusione e il reinserimento delle persone con disabilità da lavoro
In data 28 ottobre 2025 INAIL, Confcooperative, Legacoop e Agci hanno sottoscritto un accordo triennale per favorire l’autonomia e il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro. L’obiettivo sarà raggiunto attraverso iniziative congiunte che promuovono le misure di sostegno messe a disposizione dall’INAIL, valorizzando le competenze maturate dalle imprese cooperative e, in particolare, dalle cooperative sociali, finalizzandole alle esigenze di reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro come strumento di inclusione attiva.
EcLavoro.it
31 Ottobre 2025
Bonus mamme: istanze entro il 9 dicembre
L’INPS, con comunicato stampa del 29 ottobre 2025, ha precisato che, in relazione al nuovo bonus mamme previsto dall’art. 6, D.L. n. 95/2025, illustrato con circolare n. 139/2025, la data ultima entro cui è possibile presentare istanza di accesso al contributo è il 9 dicembre. La citata circolare ha indicato che le lavoratrici in possesso dei requisiti devono presentare la domanda all’INPS entro 40 giorni dalla pubblicazione, ma, considerato che il termine scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo, l’Istituto precisa che le domande devono essere presentate entro il 9 dicembre 2025. Per le madri che maturano i requisiti successivamente a tale data il termine di presentazione è, invece, il 31 gennaio 2026. Si ricorda che il bonus consiste in un’integrazione al reddito per lavoratrici madri, escluse le lavoratrici domestiche, con 2 o più figli per l’anno 2025, pari a 40 euro mensili erogata per ogni mese di attività lavorativa nel 2025. Il bonus sarà corrisposto in un’unica soluzione, nel mese di dicembre 2025, per le mensilità spettanti da gennaio a dicembre o entro il mese di febbraio 2026 per le restanti domande non liquidate a dicembre.
EcLavoro.it
29 Ottobre 2025
ATECO 2025: manuale di classificazione e consultazione regole di compatibilità
L’INPS, con messaggio n. 3206 del 27 ottobre 2025, ha reso noto di aver pubblicato il Manuale di classificazione previdenziale, che definisce la classificazione dei datori di lavoro in base al codice ATECO 2025 e sostituisce il precedente manuale riferito al codice ATECO 2007. Nel manuale, per ogni singola sezione, divisione, gruppo e classe, vengono individuati i codici ATECO a 6 cifre con la corrispondente descrizione e il dettaglio delle relative attività e/o prodotti, così come indicato nel manuale ISTAT di riferimento, con, laddove presenti, le correlate inclusioni ed esclusioni. Inoltre, accanto al singolo codice ATECO viene indicato il/o i CSC che l’Istituto ha individuato in corrispondenza della specifica attività descritta. All’interno del manuale sono presenti delle sezioni definite “Particolari criteri di inquadramento”, che, per specifiche attività e classificazioni, contengono indicazioni utili ai fini dell’attribuzione del corretto CSC, che potrebbe variare in virtù delle caratteristiche aziendali o delle modalità di esercizio dell’attività. Inoltre, laddove necessario ai fini della classificazione, accanto al CSC sono stati indicati anche i codici di autorizzazione (CA) che devono essere assegnati necessariamente insieme al CSC per la corretta definizione del carico contributivo. L’Istituto informa che, al fine di soddisfare le esigenze derivanti dalla costante evoluzione delle modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni e interazione con l’utenza, il manuale è messo a disposizione on line, sia per gli utenti interni che esterni, costantemente aggiornato con le novità conseguenti all’entrata in vigore di disposizioni normative o di nuovi orientamenti amministrativi adottati dall’Istituto. Ferma restando l’attività di informazione, infatti, attraverso la consultazione on line è possibile verificare puntualmente le regole di classificazione che, al momento dell’accesso/consultazione, i datori di lavoro devono seguire ai fini dell’iscrizione; infatti, ogni variazione procedurale registrata nei sistemi e legata all’associazione tra il singolo codice ATECO 2025 e i relativi CSC viene automaticamente riportata nel manuale on line. In particolare, per supportare gli operatori INPS nell’inquadramento delle aziende e fornire ai datori di lavoro e agli intermediari uno strumento utile per gestire la posizione aziendale e le eventuali segnalazioni di errore in ordine alle denunce mensili, viene rilasciata una nuova funzionalità, che consente la consultazione delle compatibilità tra i codici ATECO, i CSC e i CA. Per accedere al manuale e al servizio di consultazione delle regole di compatibilità è possibile utilizzare il servizio “Compatibilità ATECO-CSC-CA”, raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it al percorso: “Imprese e liberi professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “Manuale di classificazione previdenziale e compatibilità ATECO-CSC-CA”. Al servizio è anche possibile accedere dalla sezione UniEmens all’interno dei servizi per aziende e consulenti, raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it tramite > “Tutti i servizi” > “Servizi per le aziende ed i consulenti”.
EcLavoro.it
27 Ottobre 2025
Rimborsi chilometrici dei lavoratori autonomi: trattamento fiscale e documentazione
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 270/E del 23 ottobre 2025, ha stabilito che il rimborso chilometrico del lavoratore autonomi, sebbene concordato e calcolato secondo parametri oggettivi, qualora non sufficientemente analitico e documentato, concorre alla formazione del reddito e dev’essere assoggettato alla ritenuta alla fonte prevista dalla normativa vigente, in base alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024, relativo al regime fiscale applicabile ai rimborsi spese nel lavoro autonomo. L’Agenzia ribadisce l’importanza della documentazione analitica e della separazione contabile tra compensi e rimborsi spese, sottolineando che solo in presenza di questi requisiti è possibile escludere i rimborsi dalla base imponibile del reddito professionale. Infatti, il professionista deve indicare in fattura le spese in modo separato rispetto ai compensi, e dev’essere in grado di dimostrare che tali spese sono state effettivamente sostenute per l’esecuzione dell’incarico, documentandole in modo puntuale e riferibile all’attività professionale, attraverso elementi che consentano un controllo di coerenza e correttezza.
EcLavoro.it
22 Ottobre 2025
Rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile
Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 4 del 17 ottobre 2025, ha offerto chiarimenti sulla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità). In particolare, l’istante chiede se l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili – e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all’edilizia. In proposito, chiede se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico. Il Ministero chiarisce che la verifica della congruità è circoscritta, nell’ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica. Inoltre, viene precisato che l’iscrizione alla Cassa Edile risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata: ciò risulta ben diverso dalla funzione di verifica della congruità, che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.M. n. 143/2021, è alla stessa conferito. Tale funzione, infatti, è esercitata in modo autonomo rispetto all’obbligo di iscrizione, incentrandosi sulle opere edili realizzate all’interno dell’appalto, indipendentemente dalla natura giuridica e dalle attività generalmente svolte dalle aziende coinvolte. Pertanto, le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione a una Cassa Edile/Edilcassa. Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione a una Cassa Edile/Edilcassa. Pertanto, le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di tali imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio.
EcLavoro.it
20 Ottobre 2025
Decreto flussi: emanata la circolare interministeriale
I Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Turismo, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, hanno emanato la circolare congiunta n. 8047 del 16 ottobre 2025, recante ulteriori disposizioni attuative del D.P.C.M. 2 ottobre 2025, relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non stagionali nel territorio dello Stato per il triennio 2026- 2028.
Il documento di prassi riepiloga procedure e requisiti per la presentazione delle istanze, ricordando che, ai sensi del D.L. n. 146/2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all’art. 24-bis, T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1, Legge n. 12/1979 e dalle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL). Tali previsioni si applicano anche alle richieste di nulla osta al lavoro stagionale.
I datori di lavoro, le organizzazioni datoriali e i soggetti abilitati e autorizzati che intendono presentare domande nei click day procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale ALI (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm), accedendo con SPID o CIE.
La precompilazione dei moduli di domanda è consentita a partire dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025. Il sistema sarà disponibile h 24, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi.
I modelli di domanda da utilizzare sono:
Terminata la fase di precompilazione, dalle ore 9:00 del giorno 9 alle ore 20:00 del giorno 13 dicembre 2025, la stessa sarà riaperta h 24 per consentire a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di precompilazione di:
In questo arco temporale, non sarà possibile compilare nuove domande, ma solo apporre eventuali modifiche alle stesse ed effettuare il necessario salvataggio.
Le domande precompilate, che si trovano nello stato “da inviare”, potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere dalle ore 9:00:
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.
EcLavoro.it
15 Ottobre 2025
Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: dichiarazione reddituale
L’INPS, con messaggio 13 ottobre 2025, n. 3036, ha offerto chiarimenti in merito ai pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024.
L’Istituto precisa che i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2024, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono dichiarare entro il 31 ottobre 2025 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024) i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024.
Il messaggio indica anche quali pensionati sono, invece, esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, e fornisce informazioni su:
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13 Ottobre 2025
Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: pubblicato il 65° elenco
Il Ministero del Lavoro, con D.D. n. 109 del 9 ottobre 2025, ha pubblicato il 65° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell’Allegato VII , D.Lgs. n. 81/2008. Tale elenco, che sostituisce il 64°, deriva dalle disposizioni del D.I. 11 aprile 2011, che stabilisce i criteri per l’abilitazione, l’iscrizione e il rinnovo dei soggetti incaricati di eseguire le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, fondamentali per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il decreto è stato emanato a seguito dell’analisi delle istanze di variazione e aggiornamento provenienti da diversi organismi già iscritti: la nuova versione dell’elenco include modifiche e conferme relative alle abilitazioni dei soggetti, tenendo conto delle competenze territoriali e delle tipologie di verifica previste, organizzate in 3 macro-gruppi (SC, SP e GVR), che comprendono le verifiche su apparecchi di sollevamento, attrezzature a pressione e altre categorie tecniche. Le iscrizioni hanno validità quinquennale e possono essere rinnovate previa presentazione della documentazione richiesta e dopo la valutazione della Commissione preposta.
Si rammenta che i soggetti abilitati sono tenuti al rispetto di precisi obblighi: garantire il rispetto dei tempi delle verifiche, mantenere un registro informatizzato delle attività effettuate, trasmettere periodicamente i dati al Ministero competente e conservare per almeno 10 anni la documentazione prodotta. Inoltre, devono comunicare tempestivamente qualsiasi variazione societaria o organizzativa che possa influire sull’idoneità o sull’ambito dell’abilitazione, poiché la Direzione Generale per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro può procedere, anche nel corso del quinquennio, alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità.
L’elenco riporta per ciascun soggetto abilitato la denominazione, la sede legale, la data di scadenza dell’iscrizione e le regioni in cui è autorizzato ad operare, con indicazione delle specifiche categorie di verifica.
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10 Ottobre 2025
Credito d’imposta per la formazione degli imprenditori agricoli
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 364506 del 3 ottobre 2025, ha comunicato che la percentuale del credito d’imposta fruibile per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, previsto dall’art. 6, L. n. 36/2024, è pari al 100%. La norma citata prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta in misura pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario, a favore degli imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti, che abbiano iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola. Il credito d’imposta è usufruito esclusivamente in compensazione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
L’art. 4, comma 4, D.I. 1° aprile 2025 dei Ministri dell’Agricoltura e dell’Economia (“Criteri e modalità per l’attuazione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola”), ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta comunicato, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
Pertanto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo le modalità definite con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 305754/2025, in assenza di rinuncia, moltiplicato per il 100%, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio Cassetto fiscale. Il credito d’imposta, nella misura effettivamente spettante, è utilizzabile dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del 3 ottobre 2025, previo rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato il riconoscimento del credito d’imposta, e comunque non prima della data di conclusione del corso di formazione.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 54/E del 7 ottobre 2025, ha istituito il codice tributo “7040”, denominato “Credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola – articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo dev’essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
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8 Ottobre 2025
Nuovi iscritti Gestioni artigiani e commercianti: istanza di riduzione contributiva col profilo “associazioni”
L’INPS, con messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025, ha integrato il messaggio n. 2449/2025, relativo alla possibilità, per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di presentare la domanda di riduzione contributiva del 50% prevista dall’art. 1, comma 186, L. n. 207/2024.
Rispetto a quanto precedentemente comunicato, viene precisato che è possibile presentare la domanda compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025” presente sul “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), oltre che con con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”, anche con il nuovo profilo “associazioni”.
L’Istituto chiarisce, inoltre, che l’accesso con il profilo “cittadino” consente di inserire la domanda al solo titolare della posizione aziendale per sé stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare.
L’accesso può essere effettuato sul sito INPS al percorso “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
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29 Settembre 2025
Uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro: Legge in Gazzetta
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 25 settembre 2025 la Legge n. 132 del 23 settembre 2025, contenente disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
Si riportano gli articoli 11-13, relativi all’ambito lavoro.
«Art. 11. (Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro)
1. L’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.
2. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 26maggio 1997, n. 152.
3. L’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell’Unione europea.
Art. 12. (Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)
1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale. L’Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio medesimo. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. L’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 13. (Disposizioni in materia di professioni intellettuali)
1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».
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26 Settembre 2025
Salario minimo: approvata la Legge delega
Il Senato, nella seduta n. 344 del 23 settembre 2025, ha approvato definitivamente il DdL n. 957, contenente deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione.
Al fine di garantire l’attuazione del diritto dei lavoratori a una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell’art. 36, Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l’applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai CCNL maggiormente applicati, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del DdL, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
Inoltre, allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività, nonché di contrastare efficacemente il dumping contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l’evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del DdL, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva.
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24 Settembre 2025
Aree montane: incentivi per personale sanitario, scolastico, imprese e smart working
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 la Legge 12 settembre 2025, n. 131, che affronta lo spopolamento e le diseguaglianze territoriali nelle aree montane, sostenendo la sanità e l’istruzione, promuovendo l’imprenditoria giovanile e incentivando l’uso del lavoro agile, con un sistema di crediti d’imposta e contributi previdenziali che mira a rendere più attrattive le aree montane e garantire servizi essenziali alla popolazione residente. Nel complesso la Legge stanzia 200 milioni di euro all’ anno per il triennio 2025 – 2027 per il finanziamento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
L’art. 6 prevede misure di valorizzazione per la sanità di montagna: i titoli di carriera acquisiti dagli operatori sanitari in strutture situate nei Comuni montani valgono il doppio nei concorsi del Servizio sanitario nazionale, costituendo anche titolo preferenziale per gli incarichi di direzione sanitaria dopo almeno 3 anni di servizio. Per incentivare la permanenza dei professionisti sanitari, sono introdotti contributi sotto forma di credito d’imposta fino a 2.500 euro annui (o 3.500 in comuni con minoranze linguistiche storiche) per chi prende in locazione o acquista un’abitazione ai fini di servizio in comuni montani, con un sostegno pari al 60% delle spese di affitto o mutuo, elevato al 75% in presenza di minoranze. Viene, inoltre, istituito un emolumento accessorio per il personale sanitario che opera in montagna, finanziato con 20 milioni di euro annui, mentre Regioni e Province autonome possono introdurre ulteriori incentivi.
L’art. 7 disciplina le scuole di montagna, includendo infanzia, primaria e secondaria situate nei Comuni classificati montani o con plessi in tali aree. Per il personale scolastico è previsto un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie di supplenza e nella mobilità, con ulteriori incrementi per chi presta servizio in pluriclassi. Anche per docenti e operatori scolastici sono previsti crediti d’imposta fino a 2.500 euro (o 3.500 nei comuni montani con minoranze linguistiche) per le spese di locazione o mutuo legate al trasferimento in zone montane, con un limite complessivo di 20 milioni annui.
L’art. 25 introduce misure fiscali a favore delle imprese montane avviate da giovani: piccole imprese, microimprese, società e cooperative che avviano una nuova attività nei Comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e hanno titolari o soci sotto i 41 anni beneficiano di un credito d’imposta calcolato sulla differenza tra l’imposta ordinaria e quella con aliquota ridotta al 15%, entro un massimo di 100.000 euro di reddito (150.000 nei Comuni con minoranze linguistiche), per l’anno di avvio e i 2 successivi. Il fondo stanziato è di 20 milioni annui, in conformità alla disciplina europea sugli aiuti “de minimis”.
L’art. 26, infine, promuove il lavoro agile nei Comuni montani sotto i 5.000 abitanti: le imprese che stabiliscono lo smart working come modalità ordinaria per lavoratori under 41 che trasferiscono domicilio e residenza in un Comune montano possono beneficiare di un esonero contributivo totale fino a 8.000 euro annui per gli anni 2026-2027, ridotto al 50% nel biennio 2028-2029 e al 20% nel 2030, con decrescente stanziamento fino al 2033. L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse disponibili (18,5 milioni nel 2026, 21,8 nel 2027, a scalare negli anni successivi) e non è cumulabile con altre agevolazioni contributive.
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22 Settembre 2025
Contratto di soggiorno: indicazioni su firma digitale e procedura
Il Ministero del Lavoro, con avviso sul Portale Servizi del proprio sito, ha offerto istruzioni sulla nuova procedura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la stipula dell’Accordo di integrazione e la successiva richiesta di permesso di soggiorno dei lavoratori entrati nel territorio nazionale con i flussi.
Il datore di lavoro riceve all’indirizzo indicato sull’istanza di rilascio del nulla osta una PEC, che comunica il rilascio del visto e le modalità per comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione la data dell’avvenuto ingresso del lavoratore straniero: accedendo all’Area riservata del Portale, occorre selezionare la domanda specifica, che risulterà in stato “Registrazione dello straniero”, cliccare sull’icona “Inserisci dati frontiera” e inserire le informazioni richieste, informando poi lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Il datore di lavoro riceve, contestualmente, una PEC che riporta, in allegato, il codice fiscale definitivo assegnato al lavoratore straniero. Successivamente, il datore di lavoro riceve un’ulteriore PEC, recante in allegato il contratto di soggiorno da sottoscrivere digitalmente.
Qualora ricorrano i presupposti normativi per la sottoscrizione dell’Accordo di integrazione, il sistema renderà disponibile nell’Area riservata del Portale un’apposita sezione ove riportare i dati necessari alla sua generazione per la firma da parte del lavoratore. I dati inseriti saranno visibili automaticamente dallo Sportello Unico e il datore di lavoro riceverà una nuova PEC con allegato l’Accordo con la firma dell’Amministrazione, che dovrà essere sottoscritto dal lavoratore e trasmesso allo Sportello Unico per l’immigrazione, che lo verifica effettuandone la validazione.
Acquisito e validato il contratto di soggiorno, lo Sportello Unico trasmetterà al datore di lavoro con PEC i Moduli 1 e 2 di Richiesta del permesso di soggiorno, da consegnare al lavoratore per gli adempimenti da svolgersi presso gli Uffici Postali e la Questura per l’avvio della fase di richiesta del permesso di soggiorno, per la quale dovranno essere disponibili il contratto di soggiorno firmato dalle parti, i moduli 1 e 2 del modello 209, il documento attestante il codice fiscale definitivo del lavoratore, il documento del lavoratore e la pagina con il visto.
Le buste idonee saranno disponibili da ottobre, per cui nel frattempo è necessario provvedere autonomamente acquistandone una di formato A4, sulla quale dovrà essere riportato esattamente quanto indicato nella PEC con cui viene inviato il Modello 209; i bollettini saranno, invece, disponibili negli Uffici Postali.
Il contratto di soggiorno sottoscritto e l‘accordo di integrazione firmato dal lavoratore possono essere trasmessi allo Sportello Unico per l’immigrazione contestualmente.
EcLavoro.it
19 Settembre 2025
Uso dell’AI in materia di lavoro: approvazione definitiva del DdL
Il Senato, nella seduta di mercoledì 17 settembre 2025, ha approvato definitivamente il Disegno di Legge recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (A.S. 1146-B), collegato alla manovra di finanza pubblica.
Si riportano gli articoli 11-13, relativi all’ambito lavoro.
«Art. 11. (Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro)
1. L’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.
2. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 26maggio 1997, n. 152.
3. L’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell’Unione europea.
Art. 12. (Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)
1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale. L’Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio medesimo. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. L’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 13. (Disposizioni in materia di professioni intellettuali)
1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».
EcLavoro.it
15 Settembre 2025
Contratti di ricerca e incarichi post-doc: obblighi contributivi
L’INPS, con circolare n. 125 dell’11 settembre 2025, ha illustrato il quadro normativo di riferimento dei c.d. contratti di ricerca e dei contratti denominati “incarichi post-doc” previsti, rispettivamente, dall’art. 22 e dall’art. 22-bis, Legge n. 240/2010, e ha fornito indicazioni in ordine ai relativi obblighi contributivi conseguenti alla stipula dei medesimi.
Si rammenta che i contratti di ricerca, che hanno sostituito gli assegni di ricerca, sono rapporti a tempo determinato stipulabili da università, enti pubblici di ricerca e istituzioni equiparate al dottorato, finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti. Possono accedervi i titolari di dottorato, specializzazione medica o curriculum scientifico idoneo, anche se con titoli diversi, e hanno durata biennale, rinnovabile fino a un massimo di 5 anni complessivi, con importo non inferiore al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito, definito dalla contrattazione collettiva.
Gli incarichi post-doc, introdotti nel 2025, sono anch’essi rapporti a tempo determinato destinati alla fase pre-ruolo della carriera accademica e comprendono attività di ricerca, didattica e terza missione. Possono concorrere i titolari di dottorato o titolo equivalente, nonché soggetti con curriculum scientifico adeguato. Hanno durata minima annuale e massima triennale, derogabile solo per programmi europei MSCA, con compenso non inferiore al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito.
Entrambe le tipologie non danno diritto all’accesso ai ruoli delle istituzioni stipulanti, non sono compatibili con altri rapporti di lavoro subordinato o assegni di ricerca e, per i dipendenti pubblici, comportano aspettativa senza assegni, senza riconoscimento di contribuzione figurativa.
Quanto agli obblighi contributivi, i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi previsti per i lavoratori dipendenti a tempo determinato, secondo l’inquadramento previdenziale. Le Pubbliche Amministrazioni devono versare contributi IVS alle casse di riferimento, al TFR, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione ex ENPDEP. È dovuta anche la contribuzione NASpI, pari all’1,61% (1,31% ordinario e 0,30% integrativo), mentre non è dovuto il contributo addizionale dell’1,40%. Le P.A. non sono, invece, tenute a contribuire per maternità e malattia, poiché tali tutele sono a carico diretto del datore.
Per l’esposizione nei flussi UniEmens, i contratti di ricerca vanno dichiarati con codice “52” e gli incarichi post-doc con codice “53”, mentre i lavoratori posti in aspettativa devono essere contrassegnati con i codici “63” e “64”. Questi codici si applicano a partire dalla data di pubblicazione della circolare.
EcLavoro.it
12 Settembre 2025
Garante privacy: necessario disattivare gli indirizzi e-mail dopo la cessazione del rapporto
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 386 del 10 luglio 2025, ha sanzionato un ateneo perché, pur avendo disposto il blocco dell’account di posta elettronica di un docente con cui aveva cessato il rapporto di lavoro, in realtà aveva soltanto provveduto a resettare la password di accesso, mantenendo, tuttavia, attiva la relativa casella di posta elettronica e conservando per circa 2 anni i messaggi in entrata e in uscita.
L’ateneo, effettuando una prolungata conservazione dei dati personali contenuti nei messaggi di posta elettronica e omettendo, per un lungo periodo, di adottare misure finalizzate a rendere edotti i terzi mittenti della circostanza che il docente non avesse più la possibilità di accedere ai messaggi ricevuti, ha agito in maniera non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e limitazione della conservazione, ponendo in essere un trattamento di dati privo di base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lettere a) ed e), e 6, Regolamento (UE) 2016/679.
Il Garante richiama il provvedimento “Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet”, adottato con delibera n. 13 del 1° marzo 2007 (doc
Per le news precedenti e qualsiasi altra info, siamo a Vostra disposizione da Contatti (specificare e-mail ed argomento di interesse).