#StudioPastanella / Rassegna Stampa

12 Settembre 2025            

Garante privacy: necessario disattivare gli indirizzi e-mail dopo la cessazione del rapporto            

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 386 del 10 luglio 2025, ha sanzionato un ateneo perché, pur avendo disposto il blocco dell’account di posta elettronica di un docente con cui aveva cessato il rapporto di lavoro, in realtà aveva soltanto provveduto a resettare la password di accesso, mantenendo, tuttavia, attiva la relativa casella di posta elettronica e conservando per circa 2 anni i messaggi in entrata e in uscita. 

L’ateneo, effettuando una prolungata conservazione dei dati personali contenuti nei messaggi di posta elettronica e omettendo, per un lungo periodo, di adottare misure finalizzate a rendere edotti i terzi mittenti della circostanza che il docente non avesse più la possibilità di accedere ai messaggi ricevuti, ha agito in maniera non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e limitazione della conservazione, ponendo in essere un trattamento di dati privo di base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lettere a) ed e), e 6, Regolamento (UE) 2016/679.

Il Garante richiama il provvedimento “Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet”, adottato con delibera n. 13 del 1° marzo 2007 (doc. web n. 1387522) riguardo al corretto utilizzo della posta elettronica e della rete internet nel contesto lavorativo, con cui ha fornito specifiche indicazioni ai titolari del trattamento, evidenziando, in particolare, che “il contenuto dei messaggi di posta elettronica – come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati – riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali; un’ulteriore protezione deriva dalle norme penali a tutela dell´inviolabilità dei segreti (artt. 2 e 15 Cost.; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281 e 11 marzo 1993, n. 81; art. 616, quarto comma, c.p.; art. 49 Codice dell’amministrazione digitale)”.

Il provvedimento sottolinea come, anche nel contesto lavorativo pubblico e privato, sussista una legittima aspettativa di riservatezza in relazione ai messaggi oggetto di corrispondenza, rimandando anche al “Documento di indirizzo. Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” (doc. web n. 10026277, par. 2).

Il Garante ha chiarito che ogni operazione relativa al servizio di posta elettronica dev’essere effettuata nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza nonché con un livello di tutela tale da impedire interferenze ingiustificate sui diritti fondamentali dei lavoratori, dei terzi mittenti e/o dei destinatari delle medesime comunicazioni. L’Autorità ha anche evidenziato che può considerarsi conforme ai predetti principi la condotta del titolare che provveda, dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell’interessato, alla disattivazione dell’account di posta elettrica e alla contestuale adozione di sistemi automatici atti a informarne i terzi e a fornire a questi ultimi indirizzi di posta elettronica alternativi riferiti all’attività del medesimo titolare, evitando in tal modo di prendere visione delle comunicazioni in entrata o in uscita presenti nella casella di posta elettronica assegnata su base individuale al lavoratore.                  

EcLavoro.it              

 

10 Settembre 2025      

Bonus asilo nido: estensione delle strutture ammesse e ultrattività della domanda      

L’INPS, con circolare n. 123 del 5 settembre 2025, ha integrato e modificato le indicazioni fornite con la circolare n. 60/2025 relativamente all’ambito applicativo del contributo asilo nido, in seguito all’introduzione dell’art. 6-bis, D.L. n. 95/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118/2025, che ha offerto l’interpretazione autentica dell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 355, Legge n. 232/2016, relativamente alla frequenza di asili nido pubblici e privati e all’ultrattività delle domande presentate e accolte a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il contributo asilo nido è, quindi, erogabile, oltre che per asili nido pubblici e privati autorizzati, per la frequenza dei nidi e micronidi (3–36 mesi), sezioni primavera (24–36 mesi) e servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura dei bambini (spazi gioco e servizi educativi in contesti domiciliari), abilitati all’esercizio delle predette attività secondo le rispettive legislazioni regionali.

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall’articolo 6-bis, D.L. n. 95/2025 (ad esempio, servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore).

L’Istituto evidenzia, infine, a integrazione di quanto indicato nel messaggio n. 1165/2025, che ai fini dell’erogazione del contributo, in tutti i casi in cui viene rilasciata una ricevuta, nella medesima o in apposita dichiarazione del rappresentante legale della struttura dev’essere indicata la normativa in base alla quale la struttura può non emettere fattura.

L’articolo 6-bis, comma 2, D.L. n. 95/2025, dispone inoltre che: “A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previe verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.

Pertanto, le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 per accedere ai benefici previsti dall’articolo 1, comma 355, Legge n. 232/2016 (contributo asilo nido e contributo forme di supporto presso la propria abitazione), producono effetti per l’anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni di età del bambino, fermo restando la permanenza degli altri requisiti. Negli anni solari successivi a quello di presentazione della domanda, il richiedente deve accedere al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative al nuovo anno.

Le strutture INPS stanno riesaminando le domande 2025 sulla base delle nuove disposizioni, procedendo all’accoglimento delle domande precedentemente respinte per strutture che sono ora incluse nel beneficio.  EcLavoro.it             

 

8 Settembre 2025            

Garante privacy: no ai questionari post malattia                

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 390 del 10 luglio 2025, pubblicato nella newsletter del 1° agosto 2025, ha comminato una sanzione di 50.000 euro a un’azienda del settore automotive per aver gestito in modo scorretto le informazioni dei propri dipendenti, incluse quelle sulla salute.

Il provvedimento è scattato a seguito di una segnalazione sindacale, che ha evidenziato una pratica diffusa all’interno dell’azienda: dopo assenze per malattia, infortunio o ricovero, i lavoratori venivano sottoposti a un colloquio accompagnato da un questionario. Il documento, compilato da un diretto responsabile, veniva poi trasmesso all’Ufficio Risorse Umane, che, con il responsabile e/o con il medico competente, valutava, in base a quanto rappresentato dall’azienda, eventuali iniziative a tutela della salute dei lavoratori, ad esempio modificando la postazione di lavoro o intervenendo sulle relazioni lavorative.

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha, però, riscontrato numerose violazioni del Regolamento UE (GDPR), tra cui l’assenza di un’informativa chiara e trasparente ai dipendenti e la mancanza di una base giuridica per il trattamento dei dati, anche relativi alla salute. L’Autorità ha, inoltre, ravvisato una conservazione di dati dei lavoratori non pertinenti (nel caso di assenze dal lavoro) e sproporzionati (fino a 10 anni) e un trattamento di dati non rilevante per valutare le capacità professionali del personale. Il Garante ha, dunque, ordinato all’azienda il divieto del trattamento dei dati e la cancellazione di quelli già raccolti e conservati.      

EcLavoro.it          

 

5 Settembre 2025                 

Trasferimento all’estero del lavoratore e irriducibilità della retribuzione        

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 26 maggio 2025, n. 14046, ha stabilito che, in tema di rapporto di lavoro, il trasferimento del lavoratore presso una società estera controllata dalla datrice italiana non interrompe l’unicità del rapporto, ove risulti l’esistenza di un unico centro di imputazione di interessi. In tal caso, al rientro in Italia, il lavoratore conserva il diritto alla medesima retribuzione percepita, anche in presenza di mansioni equivalenti, operando il principio di irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2103, c.c.; è nulla la pattuizione che comporti una diminuzione del trattamento economico, pur in assenza di demansionamento.            

EcLavoro.it       

  

4 Settembre 2025             

Carta “Dedicata a te” 2025: indicazioni operative        

L’INPS, con messaggio n. 2519 del 1° settembre 2025, ha fornito indicazioni per accedere alla carta “Dedicata a te” 2025, la misura di sostegno alimentare che prevede l’erogazione di un contributo di 500 euro per nucleo familiare.

Il beneficio è destinato alle famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.             

EcLavoro.it                    

 

2 Settembre 2025      

Decreto Omnibus convertito in Legge      

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 la Legge 8 agosto 2025, n. 118, di conversione, con modificazioni, del D.L. 95/2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. Nel medesimo numero della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il testo del D.L. n. 95/2025 coordinato con la Legge n. 118/2025.

L’art. 6 prevede lo slittamento al 2026 del parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e le lavoratrici autonome, previsto dall’art. 1, comma 219, L. n. 207/2024. Per l’anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata, con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità spettanti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.

All’art. 14, al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di 44.000.000 euro per l’anno 2025 e di 38.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l’erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché 22.000.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l’erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

Le risorse sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

All’interno dell’art. 14 è stato inserito il comma 6-bis, che prevede la proroga al 31 dicembre 2026 della causale basata su «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti», che potrà essere prevista nei contratti a tempo determinato.            

EcLavoro.it        

        

1 Settembre 2025              

Autoimpiego e Resto al Sud: criteri e modalità attuative                    

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2025 il Decreto del Ministero del Lavoro 11 luglio 2025, recante i criteri e le modalità attuative degli esoneri Autoimpiego e Resto al Sud, introdotti dagli artt. 17 e 18, D.L. n. 60/2024 (cd. Decreto Coesione).

La finalità del decreto è la promozione dell’inclusione attiva e dell’inserimento al lavoro mediante specifiche azioni a sostegno dell’avvio di iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali dei giovani in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • essere in una condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL;      
  • essere inoccupati, inattivi o disoccupati;      
  • essere disoccupati GOL.                 

EcLavoro.it                    

  

31 Luglio 2025      

Valutazione della validità del patto di non concorrenza      

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 maggio 2025, n. 13050, ha ritenuto che, al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’art. 1346, c.c.; se determinato o determinabile, va verificato, ai sensi dell’art. 2125, c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, e che il patto non sia di ampiezza tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale; all’eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale consegue comunque la nullità dell’intero patto.       

EcLavoro.it       

 

29 Luglio 2025       

Sospensione della notifica degli atti INPS per il mese di agosto        

L’INPS, con messaggio n. 2359 del 25 luglio 2025, ha comunicato che, per agevolare gli adempimenti dei soggetti contribuenti e dei loro intermediari, dal 1° al 31 agosto 2025 compresi, sospenderà la notifica: 

  • delle “Note di rettifica”, nonché le verifiche della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.);
  • delle “Diffide di adempimento” nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione. La sospensione non opererà per gli atti relativi alla contribuzione alla Gestione dipendenti pubblici;
  • dei verbali ispettivi verso tutti i soggetti destinatari e degli atti di recupero scaturiti dalla vigilanza documentale.

Resta fermo l’obbligo di notifica nei casi in cui questa sia necessaria a escludere il pregiudizio dei crediti dell’Istituto.

L’emissione degli avvisi di addebito (AVA) di cui all’art. 30, D.L. n. 78/2010, è sospesa fino al 31 agosto 2025.

Inoltre, saranno sospese fino al 31 agosto 2025 le attività di notifica degli atti di accertamento della violazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, e delle ordinanze/ingiunzione. Tuttavia, la previsione della sospensione dovrà operare considerando i termini di prescrizione del procedimento sanzionatorio, circostanza che andrà considerata in fase di istruttoria della posizione. Terminata l’istruttoria, la Struttura territorialmente competente sarà chiamata a valutare se procedere comunque alla notifica dell’atto di accertamento o dell’ordinanza/ingiunzione.        

EcLavoro.it          

 

24 Luglio 2025                  

Tutele crescenti: incostituzionale il “tetto” di 6 mensilità imposto all’indennità risarcitoria      

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 118 del 21 luglio 2025, ha ritenuto incostituzionale l’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, laddove stabilisce che, nel caso di licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, commi 8 e 9, St. Lav. (e cioè non occupi più di 15 lavoratori presso un’unità produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque non occupi più di 60 dipendenti), l’ammontare delle indennità risarcitorie «non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità» dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio.

Secondo la Corte, l’imposizione di un simile limite massimo, fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, aggiungendosi alla previsione del dimezzamento degli importi indicati agli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, fa sì che l’ammontare dell’indennità sia circoscritto entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato, né da assicurare la funzione deterrente della stessa indennità nei confronti del datore di lavoro.

La Corte auspica, infine, un intervento legislativo sul tema dei licenziamenti di dipendenti di imprese sotto soglia, in considerazione del fatto che, nella legislazione europea e in quella nazionale, sia pur inerente ad altri settori (come, ad esempio, la crisi dell’impresa), il criterio del numero dei dipendenti non costituisce l’esclusivo indice rivelatore della forza economica dell’impresa e, quindi, della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi.      

EcLavoro.it        

 

18 Luglio 2025        

Incentivi all’autoimpiego ex D.L. Coesione: firmato il decreto attuativo        

Il Ministero del Lavoro, con comunicato del 12 luglio 2025, ha informato di aver sottoscritto, di concerto con il Ministero per gli Affari Europei e il MEF, il Decreto che attua gli incentivi per autoimpiego, lavoro autonomo e professionale previsti dagli articoli 17 e 19, D.L. n. 60/2024.       

EcLavoro.it         

 

17 Luglio 2025      

Gestioni artigiani e commercianti: verifiche sull’esonero parziale dei contributi e istanze di riesame      

L’INPS, con messaggio n. 2253 del 15 luglio 2025, ha ribadito che, avverso gli esiti delle verifiche per il riconoscimento dell’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, L. n. 178/2020, è possibile proporre istanza di riesame con la funzionalità descritta nel messaggio n. 803/2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame”, raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale, al percorso: “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020” > “Consultazione” > “Domanda”.

Inoltre, l’Istituto precisa che, nel caso in cui l’utente abbia già presentato un’istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova. Pertanto, in questo caso l’utente, deve contattare la Struttura territorialmente competente dell’INPS attraverso la funzione Comunicazione Bidirezionale presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.      

EcLavoro.it       

 

15 Luglio 2025      

Rimborso spese estere al dipendente: non necessario il pagamento con mezzi tracciabili          

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 188/E del 10 luglio 2025, ha precisato che non è più necessaria la tracciabilità del pagamento per trasferte o missioni al di fuori dall’Italia per evitare che i rimborsi spese concorrano a formare il reddito del dipendente.

La Legge di bilancio 2025 ha, infatti, modificato l’articolo 51, comma 5, TUIR, stabilendo che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea per trasferte o missioni, non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente a condizione che i pagamenti vengano effettuati con sistemi tracciabili. Tuttavia, l’art. 1, comma 1, lett. b), D.L. n. 84/2025, ha nuovamente modificato il comma 5, circoscrivendo il requisito della tracciabilità ai rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato.

Pertanto, affinché i rimborsi spese non siano considerati reddito, i pagamenti devono avvenire tramite mezzi tracciabili per missioni e trasferte svolte in Italia, ma non per quelle all’estero.      

EcLavoro.it        

 

11 Luglio 2025      

Provvedimento di interdizione ante/post partum: indicazioni operative INL      

L’INL, con nota n. 5944 dell’8 luglio 2025, ha fornito indicazioni ispettive in merito all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto, previsti dagli articoli 6, 7 e 17, D.Lgs. n. 151/2001. L’Ispettorato offre indicazioni al fine di uniformare l’attività dei propri Uffici nelle fasi di istruttoria e valutazione per l’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro.          

EcLavoro.it        

 

10 Luglio 2025       

Prestazione Universale: nuove funzionalità per la presentazione delle istanze       

L’INPS, con messaggio n. 2193 dell’8 luglio 2025, ha comunicato il rilascio di nuove funzionalità finalizzate a semplificare e migliorare il servizio di presentazione delle domande di Prestazione Universale: 

  • semplificazione del questionario “bisogno assistenziale gravissimo”;
  • nuova funzione per l’allegazione dei documenti a supporto della domanda.       

EcLavoro.it        

 

8 Luglio 2025      

Tutela del lavoro dei riders delle piattaforme digitali: profili assicurativi Inail      

L’INAIL, con circolare n. 40 del 4 luglio 2025, ha fornito indicazioni sui profili assicurativi dell’attività di consegna beni per conto altrui svolta dai ciclo-fattorini delle piattaforme digitali.

Facendo seguito alla circolare n. 9/2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’Istituto fornisce precisazioni in merito ai profili assicurativi di competenza dell’INAIL, disciplinati per i lavoratori autonomi dall’art. 47-septies, D.Lgs. n. 81/2015.

In particolare, la circolare precisa che in base alla natura del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato e collaborazione etero-organizzata), si applicano diversi criteri per la determinazione della retribuzione imponibile e dei premi assicurativi.

Gli oneri assicurativi sono sempre integralmente a carico dell’impresa titolare della piattaforma digitale, come previsto dall’articolo 27, D.P.R. n. 1124/1965.

I premi sono determinati in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta prevista nelle tariffe dei premi 2019:

  • voce di tariffa 0721: per consegne di merci effettuate a piedi, tramite velocipedi e veicoli a motore di cui all’art. 47, comma 2, lettera a), Codice della strada (ciclomotori, ecc.);
  • voce di tariffa 9121: per consegne con altri mezzi di trasporto.      

EcLavoro.it        

 

7 Luglio 2025      

Integrazione salariale per eccesso di caldo: le indicazioni INPS      

L’INPS, con messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, ha offerto indicazioni sulle richieste di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di caldo eccessivo.

Tali direttive si rivolgono sia ai datori di lavoro che intendono richiedere la CIGO, sia a coloro che possono accedere all’Assegno di integrazione salariale del FIS o dei Fondi di Solidarietà Bilaterali.

L’Istituto precisa che, in caso di sospensione lavorativa disposta da un’ordinanza della Pubblica Autorità, è possibile effettuare la richiesta utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”. In tal caso, i datori di lavoro devono solo indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza la necessità di doverla allegare. Le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze medesime.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevateladdove le temperature risultino superiori a 35 °C. Tuttavia, anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.             

EcLavoro.it      

 

4 Luglio 2025        

Decreto Omnibus in Gazzetta Ufficiale: integrazione al reddito per le lavoratrici madri di 2 o più figli       

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025 il D.L. n. 95 del 30 giugno 2025, contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, c.d. Decreto Omnibus. Il Decreto, in vigore dal 1° luglio 2025, all’articolo 6 prevede l’integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli.

Il suddetto articolo 6 posticipa al 2026 l’entrata in vigore dell’esonero per le lavoratrici madri previsto dall’art. 1, co. 219, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e, nel contempo, introduce per l’anno 2025, per le lavoratrici madri dipendenti e le lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome con almeno 2 figli, fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino alla mensilità di novembre saranno corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.       

EcLavoro.it           

 

3 Luglio 2025       

Congedo parentale: attivo il contatore per il conteggio dei periodi fruiti              

L’INPS, con messaggio n. 2078 del 30 giugno 2025, ha comunicato che il servizio “Domande di maternità e paternità” è stato integrato con la nuova funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”, per consentire al cittadino e al contact center multicanale la consultazione dei congedi parentali richiesti.

La nuova funzionalità è raggiungibile accedendo al servizio “Domande di maternità e paternità” e consente ai cittadini di consultare le proprie richieste di congedo parentale relative a nascite o adozioni/affidamenti avvenuti negli ultimi 12 anni.

In particolare, accedendo alla funzione, ciascun genitore, per ogni figlio nato o adottato/affidato negli ultimi 12 anni, visualizza le seguenti informazioni relative alle proprie richieste di congedo parentale:

  • Totale di congedo parentale;
  • Totale di congedo parentale accolto con indennità;
  • Totale di congedo parentale accolto senza indennità.

Cliccando sul pulsante “Dettaglio periodi”, ciascun genitore può, inoltre, consultare il dettaglio dei periodi richiesti suddivisi tra periodi definiti (accolti o respinti) e periodi in lavorazione.

L’Istituto ricorda che il limite di coppia (10 mesi, elevabili a 11 mesi) è minore della somma dei limiti individuali (6 mesi per la madre + 6/7 mesi per il padre = 12/13 mesi). Pertanto, il raggiungimento del limite individuale da parte di uno dei due genitori, impedisce all’altro genitore di raggiungere il proprio limite individuale. A titolo esemplificativo, se un padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale, la madre potrà fruire solo di 4 mesi, essendo il limite di coppia 11 mesi, parimenti, se una madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale, il padre potrà fruire solo di 5 mesi di congedo.       

EcLavoro.it         

  

1 Luglio 2025      

Artigiani, commercianti e Gestione Separata: contributi e Quadro RR      

L’Inps, con circolare n. 105 del 27 giugno 2025, ha offerto istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2025-PF, specificando gli adempimenti contributivi richiesti per l’anno fiscale 2025 per gli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti e per i professionisti della Gestione Separata.

In particolare, la circolare chiarisce le modalità operative per: 

  • il corretto calcolo dei contributi dovuti;
  • i versamenti;
  • gli adempimenti dichiarativi nel Quadro RR;
  • l’integrazione con le disposizioni del Concordato Preventivo Biennale.

Le nuove disposizioni si applicano ai redditi 2024 da dichiarare nel modello “Redditi 2025”, con particolare riferimento alla compilazione del Quadro RR dedicato ai contributi previdenziali.      

EcLavoro.it        

  

30 Giugno 2025      

Conferenza Stato-Regioni: Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore      

La Conferenza delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni, in data 19 giugno 2025, ha approvato le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, necessarie per prevenire il rischio di stress da caldo e da radiazione solare e per offrire indicazioni ai datori di lavoro e agli operatori coinvolti nella prevenzione.      

EcLavoro.it        

 

27 Giugno 2025       

Rendite INAIL: rivalutazione annuale per industria, navigazione, agricoltura e infortuni domestici        

L’INAIL, con circolare n. 37 del 20 giugno 2025, ha reso noto che con decorrenza 1° gennaio 2025 è stata rivalutata la misura delle retribuzioni da utilizzare per la liquidazione delle rendite dei settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico, nonché per la riliquidazione delle rendite in corso. La rivalutazione è stata effettuata secondo la disciplina prevista dall’art. 20, L. 41/1986, con riassorbimento di tutte le rivalutazioni effettuate in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2023.

La relativa proposta, adottata con delibera del CdA INAIL 26 marzo 2025, n. 40, è stata approvata con i decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 aprile 2025, n. 56, per i settori industria, navigazione e infortuni in ambito domestico, e n. 57 per il settore agricoltura (allegati 1 e 2).

Nella circolare sono, inoltre, riportati gli importi rivalutati delle altre prestazioni economiche (assegno una tantum in caso di morte, assegno per assistenza personale continuativa e gli assegni continuativi mensili) e fornite le istruzioni operative per la riliquidazione, con la stessa decorrenza, delle rendite in corso e per il pagamento dei conguagli dovuti, previsto con il rateo del mese di agosto 2025.      

EcLavoro.it           

 

26 Giugno 2025            

Sportelli INPS: nuove modalità di videochiamata con l’utente            

L’INPS, con messaggio n. 1979 del 23 giugno 20250, ha comunicato che a partire dal 1° luglio 2025 prende il via un progetto sperimentale che prevede una nuova modalità di interazione per i cittadini attraverso la videochiamata in alcune sedi selezionate.

Gli utenti interessati a usufruire del nuovo servizio di videochiamata presso le sedi sperimentali (si veda qui l’elenco) dovranno fissare una prenotazione nel giorno della settimana dedicato a ciascuno sportello. La prenotazione può essere effettuata tramite:

  • sito web INPS, con la funzione “Prenota un appuntamento”, presente nell’area MyINPS;
  • funzione “Sportelli di sede” dell’app INPS Mobile;
  • Contact Center multicanale (numero gratuito: 803164; da cellulare a pagamento: 06164164);
  • sportelli di prima accoglienza presso le sedi INPS.

In prossimità del giorno e dell’orario stabiliti, l’utente che ha prenotato la videochiamata troverà il link per avviarla tra le notifiche dell’area MyINPS.

Per una guida dettagliata e un video illustrativo, sono disponibili sul portale INPS, nelle pagine “Sportelli di sede” e “Contatti“, un tutorial in formato pdf e un video di presentazione.            

EcLavoro.it              

 

25 Giugno 2025        

Ondate di calore: attivo il numero di pubblica utilità 1500       

L’INAIL, con news del 23 giugno 2025, ha comunicato che è attivo il numero di pubblica utilità gratuito 1500, messo a disposizione dal Ministero della Salute in sinergia con l’INAIL, per fornire ai cittadini informazioni su come affrontare il caldo e sui comportamenti corretti da adottare nei luoghi di lavoro.

Il servizio telefonico gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, festivi esclusi, fornisce indicazioni sui servizi sociosanitari presenti sul territorio nazionale e sui comportamenti corretti da adottare per proteggersi dalle ondate di calore, anche nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle persone più fragili e ai lavoratori impiegati in attività all’aperto, più esposti alle alte temperature.

Il servizio telefonico offre informazioni specifiche sul “rischio caldo” nei luoghi di lavoro e sul sistema di allerta predisposto dall’INAIL, in collaborazione con l’Istituto per la Bioeconomia del Cnr, nell’ambito del progetto Worklimate, che ha sviluppato e reso disponibile un prototipo di sistema di previsione dello stress da calore per lo screening dei rischi professionali destinato a lavoratori, datori di lavoro e addetti alla salute e sicurezza aziendali.

Tra gli strumenti messi a disposizione dal progetto Worklimate ci sono mappe di previsione, una web app calibrata sulle caratteristiche dei lavoratori e su vari scenari di esposizione, una guida per la gestione del rischio caldo e report periodici con le notizie relative a infortuni e malori sul lavoro correlati alle alte temperature, insieme a iniziative e proposte per la tutela dei lavoratori.

Dal lunedì al venerdì, fino a metà settembre, sul sito Ondate di calore del Ministero si possono consultare i bollettini sulle ondate di calore, elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero. Il Sistema si avvale del Sistema di Sorveglianza della Mortalità giornaliera (SiSMG) a supporto dell’attività di sorveglianza e monitoraggio degli eventi sanitari associati alle ondate di calore e ad altri eventi meteorologici estremi in 55 città, che, insieme al Sistema di sorveglianza degli accessi in Pronto soccorso, riveste un’importanza strategica per identificare tempestivamente situazioni di emergenza sanitaria e attivare interventi di prevenzione sulla popolazione.       

EcLavoro.it          

  

24 Giugno 2025                 

Bonus edilizi: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità della Legge di Bilancio 2025              

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, ha offerto chiarimenti in relazione alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 in materia di bonus edilizi.              

EcLavoro.it         

 

23 Giugno 2025      

Bonus giovani: aggiornamento requisiti e indicazioni operative      

L’INPS, con messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, ha comunicato che la legittima fruizione dell’esonero contributivo bonus giovani, di cui all’art. 22, comma 1, D.L. 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto.

Pertanto, il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Giovani” di cui al Decreto Coesione è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione, da rilasciare ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000: “la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto”.            

EcLavoro.it         

 

20 Giugno 2025       

Le agevolazioni della dichiarazione dei redditi 2025 nelle guide dell’Agenzia delle entrate   

L’Agenzia delle entrate, con <a href="https://www.a

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