#StudioPastanella / Rassegna Stampa
26 Novembre 2024
Il Ministero del lavoro, con nota n. 14843 del 20 novembre 2024, ha comunicato che – in vista dell’imminente scadenza del biennio 2022-2024 prevista per il 30 novembre 2024 – le tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII “Verifiche di attrezzature”, D.Lgs. 81/2008, sono state aggiornate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, decreto dirigenziale 23 novembre 2012 (in G.U. n. 279/2012), sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, pari a 1,025%. Pertanto, in allegato alla nota sono disponibili le tabelle riportanti le tariffe aggiornate che saranno pubblicate, a cura dell’Inail, sul portale “Soggetti Abilitati”.
EcLavoro.it
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25 Novembre 2024
Assunzione percettori Adi e Sfl: esonero contributivo per i datori di lavoro
L’Inps, con messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024, ha comunicato che per le imprese che intendono assumere beneficiari dell’Assegno di inclusione e titolari del Supporto per la formazione e il lavoro, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, al percorso “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” è disponibile il modulo di istanza on line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta dell’esonero contributivo previsto dal D.L. 48/2023.
L’Istituto, nel rimandare alla circolare n. 111/2023 per la disciplina di dettaglio della misura agevolativa, ricorda che l’incentivo è legato alle assunzioni con contratti a tempo determinato e indeterminato, inclusi i casi di trasformazione contrattuale.
Al ricevimento della richiesta, l’Inps procederà a una serie di verifiche per garantire il diritto dell’azienda all’agevolazione. Completato io controlli, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, l’Istituto informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione. L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita attraverso le denunce contributive.
Viene precisato, al riguardo, che nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive.
Il messaggio offre le indicazioni per la compilazione del flusso UniEmens, precisando che, per quanto riguarda il conguaglio degli arretrati, le aziende dovranno utilizzare esclusivamente i flussi UniEmens relativi al mese di dicembre 2024 e ai mesi di gennaio e febbraio del 2025.
EcLavoro.it
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22 Novembre 2024
Compilazione UniEmens per dipendenti in aspettativa per incarichi dirigenziali in ambito sanitario
L’Inps, con messaggio n. 3867 del 19 novembre 2024, ha offerto indicazioni sulle modalità di esposizione dei dipendenti in aspettativa che ricoprono la carica di direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali, ospedaliere e di direttore scientifico degli Irccs di diritto pubblico all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens.
L’Istituto precisa, infatti, che nell’ipotesi di soggetti iscritti al Fpld o ai Fondi speciali afferenti alla Gestione privata, l’azienda sanitaria, ospedaliera o l’Irccs presso cui il dipendente svolge l’incarico sono tenuti a inviare le denunce contributive, tramite il flusso UniEmens, con riferimento all’intero periodo di aspettativa concesso per l’espletamento degli incarichi in argomento. Il pagamento dei contributi viene effettuato dalla stessa azienda sanitaria, ospedaliera o dall’Irccs di diritto pubblico, che devono compilare il modello F24 con i propri codice fiscale e matricola.
In alternativa, i datori di lavoro pubblici e privati, per i propri dipendenti collocati in aspettativa a seguito di conferimento dell’incarico di direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali, ospedaliere e di direttore scientifico degli Irccs di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 11, D.Lgs. 502/1992, possono altresì effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, a favore delle Casse e dei Fondi di iscrizione del dipendente al momento della nomina compilando il modello F24 con il proprio codice fiscale e indicando la matricola relativa all’azienda sanitaria, ospedaliera o all’Irccs di diritto pubblico. Al fine di consentire il corretto abbinamento dei versamenti con il flusso UniEmens, l’operatore di sede deve modificare la delega con “matricola non coerente con il CF” inserendo il codice fiscale dell’azienda sanitaria, ospedaliera o dell’IRCCS di diritto pubblico. In tale ipotesi, i datori di lavoro (pubblici e privati) provvedono a richiedere il rimborso di tutto l’onere sostenuto all’azienda sanitaria, ospedaliera o all’Irccs di diritto pubblico presso cui il dipendente svolge l’incarico, le quali procedono al recupero della quota a carico dell’interessato.
EcLavoro.it
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21 Novembre 2024
Bonus Natale 2024: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate dopo il D.L. 167/2024
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, ha fornito indicazioni sulle nuove regole per ottenere il bonus Natale, a seguito dei cambiamenti introdotti con il D.L. 167/2024: ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (ai sensi della L. 76/2016).
La circolare, richiamando l’articolo 12, comma 2, Tuir, ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro).
Un chiarimento importante riguarda l’impossibilità di cumulare il bonus: se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo. A tal proposito, la circolare propone alcuni esempi per chiarire meglio.
Per ottenere il bonus, il dipendente è tenuto a comunicare, tramite autocertificazione, di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità. La circolare precisa che i dipendenti che hanno già fatto richiesta al sostituto d’imposta non devono presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui, nel rispetto delle nuove regole, sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente e dichiarare che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus. Il sostituto d’imposta riconoscerà il contributo insieme alla tredicesima mensilità; in ogni caso, il lavoratore che, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo, potrà “recuperarlo” con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.
EcLavoro.it
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20 Novembre 2024
Pensioni: pagamento della quattordicesima mensilità
L’Inps, con messaggio n. 3821 del 15 novembre 2024, ha comunicato di aver completato le elaborazioni utili al pagamento d’ufficio della c.d. quattordicesima (importo aggiuntivo di 154,94 euro), alle rispettive platee di aventi titolo nel secondo semestre dell’anno 2024.
EcLavoro.it
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19 Novembre 2024
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