#StudioPastanella / Rassegna Stampa

30 Gennaio 2026      

Salute e sicurezza sul lavoro: estese al 2026 le attività di formazione aggiuntiva            

L’INAIL, con news del 26 gennaio 2026, ha reso noto di aver siglato con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a dicembre 2025, un addendum all’accordo quadro del 13 luglio 2023, per prorogare a tutto l’anno 2026 la possibilità per le imprese di accedere alla formazione finanziata in materia di salute e sicurezza per educare i lavoratori alla sicurezza e alla prevenzione negli ambienti di lavoro. Le aziende possono accedere alle risorse attraverso gli avvisi pubblici di finanziamento dei programmi formativi resi disponibili dalle Regioni e sostenuti dall’Istituto con oltre 10 milioni di euro. I beneficiari degli interventi formativi sono lavoratori e preposti dei contesti produttivi coinvolti nella realizzazione delle opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come la costruzione di edifici, le opere di ingegneria civile e i lavori specializzati di edilizia. La formazione viene svolta da soggetti accreditati e affidata a docenti qualificati ed è caratterizzata da standard comuni in termini di obiettivi, contenuti, durata e metodologie.

Il Catalogo formativo individua tipologie varie di intervento, dalle tecnologie digitali, all’innovazione tecnologica, al monitoraggio della sicurezza tramite i near miss. Vengono approfonditi anche gli aspetti operativi della gestione in sicurezza degli accessi in cantiere di aziende esterne e fornitori, del ciclo di smaltimento dei rifiuti da demolizione e costruzione, del ruolo e dei compiti del preposto e delle modalità di comunicazione con i lavoratori attraverso l’analisi di criticità e l’esposizione di buone prassi.      

EcLavoro.it       

  

28 Gennaio 2026       

Elevazione del congedo parentale a 14 anni: le indicazioni INPS       

L’INPS, con messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, ha offerto indicazioni amministrative e procedurali sull’elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale disposta dall’art. 1, comma 219, Legge n. 199/2025, che dal 1° gennaio 2026 ha modificato gli artt. 32, 34 e 36, D.Lgs. n. 151/2001, aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 anni a 14 anni. Di conseguenza, in caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre. In caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Il messaggio precisa che la novella normativa vale solo per i genitori lavoratori dipendenti, pertanto: 

  • per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi 12 anni di vita del figlio nel caso di evento nascita e a 12 anni dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o di affidamento preadottivo;
  • per i genitori lavoratori autonomi il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento/collocamento.

L’Istituto informa, inoltre, che in data 8 gennaio 2026 è stata aggiornata la procedura “Domande di maternità e paternità” disponibile sul sito INPS, che i genitori lavoratori dipendenti devono utilizzare per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale. Nel caso di fruizione del congedo parentale per figli tra 12 e 14 anni tra il 1° gennaio 2026 e la data di aggiornamento della procedura, è possibile presentare la domanda per periodi pregressi.   

EcLavoro.it            

 

26 Gennaio 2026      

Assegno unico e bonus nido accessibili anche con permesso per attesa occupazione      

L’INPS, con messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026, a seguito di recenti sentenze dei Tribunali di Trento, Torino e Monza, ha comunicato di aver rivisto le proprie disposizioni in materia di prestazioni familiari per i cittadini extracomunitari. Pertanto, i titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione potranno ora accedere all’Assegno unico e universale per i figli a carico e al bonus asilo nido.

Le citate sentenze hanno ritenuto discriminatoria l’esclusione dei titolari di questo tipo di permesso dalla platea dei beneficiari, ordinando all’Istituto di modificare le proprie circolari e riesaminare tutti i provvedimenti di rigetto.

Alla luce di ciò, l’INPS informa che:

  • le domande già inviate saranno riesaminate dagli uffici competenti;
  • se la domanda è stata respinta, è possibile presentare una richiesta di revisione;
  • le nuove domande saranno accettate qualora siano rispettati tutti i requisiti.

Infine, viene precisato che le prestazioni saranno liquidate con riserva di ripetizione, in attesa dell’esito definitivo dei giudizi di Cassazione ancora pendenti e di eventuali evoluzioni normative.      

EcLavoro.it       

 

14 Gennaio 2026      

Legge di bilancio 2026: novità in tema di previdenza complementare      

L’art. 1, comma 201, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto una serie di modifiche al D.Lgs. n. 252/2005. Il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare è innalzato a 5.300 euro. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto e, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300 euro, pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione, ma non effettivamente versati, e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo. Riguardo alle prestazioni (art. 11, D.Lgs. n. 252/2005), si prevede che le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possano essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino a un massimo del 60% (in luogo del 50% previsto in precedenza) del montante finale accumulato e in rendita vitalizia. Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale, la prestazione può essere interamente erogata in capitale. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis nonché a quelle del comma 3-quinquies, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’imposta. Fermo restando il limite per l’erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-quater, o ancora mediante un’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adeguerà le proprie istruzioni.            

EcLavoro.it       

 

12 Gennaio 2026      

Legge di bilancio 2026: lavoro occasionale in agricoltura      

L’art. 1, comma 156, Legge n. 199/2025, modificando l’art. 1, comma 343, Legge n. 197/2022, rende stabile, senza modifiche sostanziali, la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, scaduta il 31 dicembre 2025. 

La Legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 342 – 354, Legge n. 197/2022) aveva, infatti, previsto che il ricorso al contratto di prestazione occasionale fosse, di norma, vietato da parte delle imprese del settore agricolo, dettando, però€, una disciplina transitoria, prorogata a tutto il 2025, che ammetteva il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura in presenza di particolari condizioni.

In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato ammesse riguardano le attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da:

  • pensionati di vecchiaia o di anzianità
  • persone disoccupate, nonché percettori di NASpI, DIS–COLL, Assegno di inclusione o ammortizzatori sociali;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
  • detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Con l’eccezione dei pensionati, tali soggetti non devono aver avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti.     

EcLavoro.it        

 

17 Dicembre 2025      

Pensioni di dicembre 2025: importo aggiuntivo e quattordicesima mensilità      

L’INPS, con messaggio n. 3781 del 15 dicembre 2025, ha comunicato di aver completato le elaborazioni utili al pagamento d’ufficio dell’importo aggiuntivo di cui all’art. 70, comma 7, Legge n. 388/2000, e della c.d. quattordicesima, di cui all’art. 5, commi 1-4, D.L. n. 81/2007, alle platee di aventi titolo nel II semestre 2025. L’attribuzione dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro per l’anno 2025 è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al D.Lgs. n. 509/1994. L’importo aggiuntivo è stato riconosciuto in via provvisoria in funzione dell’importo della pensione e dell’ultimo reddito memorizzato nei data base, non antecedente all’anno 2021. Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi e il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. Nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore, l’importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali. L’Istituto precisa che, ai fini dei limiti di importo delle pensioni, le procedure di calcolo verificano che l’importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati non superi il limite previsto per l’anno 2025, ricordando che, in caso di pensionato coniugato, oltre al reddito coniugale, non deve, comunque, essere superato il limite di reddito personale. Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per la verifica del limite reddituale è stato considerato anche l’importo del pro-rata estero, in aggiunta all’importo delle pensioni italiane. Il limite reddituale è stato determinato in base all’indice di perequazione definitivo pari a + 0,80%. I pensionati interessati trovano nel cedolino di pensione di dicembre 2025 l’indicazione: “Importo aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – CREDITO ANNO 2025” e sono informati anche tramite notifiche digitali via posta elettronica, App IO e nell’area “My INPS”. Per quanto riguarda la quattordicesima, per i soggetti aventi titolo nel II semestre 2025 sono stati applicati i limiti reddituali al tasso definitivo del + 0,80%, utilizzato per l’elaborazione centrale relativa al mese di luglio 2025. L’Istituto precisa che per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2025 al 31 dicembre 2025, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2025, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2025, purché sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Inoltre, sono state rielaborate le posizioni scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2025 a causa dell’assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all’anno 2021. Infine, l’INPS ha verificato le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del II semestre 2025, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, verrà inviata apposita comunicazione e il recupero sarà effettuato in 12 rate a partire dalla prima rata utile. I pensionati interessati troveranno la seguente dicitura sul cedolino di pensione di dicembre 2025: “QUATTORDICESIMA (LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 127) – CREDITO ANNO 2025”.      

EcLavoro.it       

  

15 Dicembre 2025         

Gestioni Artigiani e Commercianti: avvisi bonari di rate con scadenza febbraio e maggio 2025               

L’INPS, con messaggio n. 3734 del 10 dicembre 2025, ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di febbraio e maggio 2025 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti. Il contribuente può visualizzare gli avvisi bonari nel “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

L’Istituto invierà anche una mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di posta elettronica. Se l’interessato avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo tramite l’apposito servizio presente sul sito INPS al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti” > “Nuova Richiesta> “Invio quietanza di versamento”.              

EcLavoro.it            

  

12 Dicembre 2025        

Codice degli incentivi pubblicato in Gazzetta Ufficiale      

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025 il D.Lgs. n. 184 del 27 novembre 2025, recante il c.d. Codice degli incentivi, in attuazione dell’art. 3, commi 1 e 2, lett. b), Legge n. 160/2023.

Il Codice, in vigore dal 1° gennaio 2026, al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.

Sono soggette alla disciplina del codice le agevolazioni riconosciute in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell’ambito di un medesimo incentivo:

  • contributo a fondo perduto;
  • garanzie su operazioni finanziarie;
  • finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili;
  • interventi nel capitale di rischio;
  • agevolazioni fiscali e contributive;
  • altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell’incentivo.

Qualora le agevolazioni costituiscano aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 107, TFUE, il relativo importo è definito nel rispetto delle intensità massime o dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni europee di riferimento.

Le disposizioni del codice non si applicano agli incentivi fiscali, che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, e a quelli contributivi.

Il Decreto definisce anche le caratteristiche del bando tipo.      

EcLavoro.it          

 

10 Dicembre 2025      

Delega unica intermediari per i servizi di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione      

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 9 dicembre 2025, ha offerto indicazioni sulla procedura telematica per attivare al professionista di fiducia la delega unica ai servizi online di Agenzia Entrate e Agenzia entrate-Riscossione, operativa dall’8 dicembre 2025. Il contribuente può comunicare la delega unica direttamente online, accedendo con SPID, CIE o CNS alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e indicando l’intermediario e i servizi da attivare. In alternativa, la comunicazione può essere effettuata dall’intermediario mediante modalità esclusivamente digitali. Le nuove deleghe resteranno efficaci fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca o rinuncia. Le deleghe attive alla data del 5 dicembre 2025 manterranno la loro validità fino alla data di scadenza prevista, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Il mandato resta valido fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla sua attivazione, salvo revoca o rinuncia. Le deleghe attive alla data del 5 dicembre 2025 manterranno la loro validità fino alla data di scadenza prevista, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Il rinnovo di una delega in scadenza potrà essere comunicato, con le stesse modalità, a partire dal 2 ottobre dell’ultimo anno di validità: in questo modo la delega sarà nuovamente attiva dal 1° gennaio dell’anno successivo. Attualmente, i servizi online delegabili di Agenzia delle Entrate comprendono la consultazione del Cassetto fiscale delegato, uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici (consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA, registrazione dell’indirizzo telematico, fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, accreditamento e censimento dispositivi), l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale. I servizi online di Agenzia delle entrate-Riscossione a disposizione degli intermediari fiscali sono consultabili in Equipro, l’area del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it riservata ai professionisti che operano per conto dei propri assistiti. I servizi a disposizione consentono di consultare la situazione debitoria (cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000), i piani di rateizzazione dei loro assistiti, pagare cartelle e avvisi, ottenere direttamente online la rateizzazione per importi fino a 120.000 euro, inviare istanze di sospensione legale della riscossione, gestire le istanze di definizione agevolata, ricevere assistenza e informazioni e prenotare un appuntamento in videochiamata. Si ricorda che nel mese di novembre Agenzia delle Entrate e Agenzie delle entrate-Riscossione hanno realizzato una specifica guida consultabile sui rispettivi siti, che illustra i passaggi da compiere per l’attivazione della nuova delega. Al contempo, a livello operativo, nell’area riservata agli intermediari dei siti di Entrate e Riscossione.         

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5 Dicembre 2025      

Semplificazione in materia di attività economiche e servizi: Legge in Gazzetta Ufficiale      

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, in vigore dal 18 dicembre 2025.

Le disposizioni di maggiore interesse per la materia lavoro riguardano:

  • misure di semplificazione in materia di immigrazione (art. 4);
  • misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo (art. 12);
  • esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco dei marittimi (art. 15);
  • disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro (art. 20);
  • modifica al T.U. Immigrazione in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (art. 21);
  • comunicazione del dipendente in CIG all’INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa (art. 22);
  • disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura (art. 23).     

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1 Dicembre 2025           

Codice degli incentivi: parità di accesso alle agevolazioni per i lavoratori autonomi      

Il Ministero del Lavoro, con comunicato del 21 novembre 2025, ha informato che, con l’approvazione in via definitiva del decreto legislativo denominato “Codice degli incentivi” nella seduta del 20 novembre 2025 del Consiglio dei Ministri, è stata armonizzata la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, che definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi che le imprese devono seguire per accedere alle agevolazioni e fornisce le relative disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale. In particolare, all’art. 10 il Decreto introduce il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi. Nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni previste per le PMI, escludendo i requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi definiranno disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio.      

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28 Novembre 2025               

Metalmeccanica industria: fissato il costo medio orario del lavoro        

È stato pubblicato nell’area Pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro il D.M. n. 103 del 24 novembre 2025, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dal mese di giugno 2025. Il costo del lavoro è determinato nelle tabelle allegate al D.M., che ne costituiscono parte integrante.      

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26 Novembre 2025                  

Prestazione Universale: ok al contratto con soggetto diverso dal beneficiario            

L’INPS, con messaggio n. 3514 del 21 novembre 2025, interviene nuovamente sul tema della quota integrativa della Prestazione Universale – il cosiddetto assegno di assistenza previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 29/2024 – fornendo un importante chiarimento operativo in merito alla titolarità del rapporto di lavoro domestico finalizzato all’assistenza. Già con il messaggio n. 949/2025, l’INPS aveva definito modalità e tempistiche dei controlli: regolare iscrizione del rapporto negli archivi INPS, verifica della contribuzione e obbligo per il richiedente di trasmettere trimestralmente – entro il giorno 10 del mese successivo – le buste paga quietanzate. La novità introdotta dal messaggio 3514 riguarda la possibilità che il contratto di lavoro non sia intestato al beneficiario, bensì a un familiare o a un soggetto legittimato (amministratore di sostegno, curatore, tutore, ecc.). Dopo aver acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro, l’INPS conferma infatti che l’assegno di assistenza può essere riconosciuto anche in questa ipotesi, purché l’istruttoria territoriale accerti che l’assunzione del lavoratore domestico sia effettivamente finalizzata all’assistenza del beneficiario.

Rimangono, tuttavia, due condizioni essenziali:  

  • il luogo di svolgimento della prestazione indicato nel contratto e nelle buste paga deve coincidere con il domicilio del beneficiario della Prestazione Universale;
  • le mansioni del lavoratore devono essere chiaramente rivolte all’assistenza della persona titolare della prestazione.            

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24 Novembre 2025            

CCNL applicato e adesione del datore di lavoro alle associazioni di categoria      

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 17 ottobre 2025 n. 27719, ha ritenuto che il datore di lavoro non è obbligato ad applicare lo stesso CCNL a tutti i dipendenti, anche se svolgono le stesse mansioni, salvo che ciò sia previsto dall’iscrizione a una specifica associazione sindacale o dall’adesione esplicita o implicita al contratto collettivo. Tuttavia, se il datore di lavoro applica più CCNL perché iscritto a diverse associazioni di categoria per differenti attività aziendali, deve applicare a ciascun lavoratore il contratto collettivo più pertinente alle mansioni effettivamente svolte.      

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21 Novembre 2025            

Trasporto marittimo: al via l’incentivo Sea Modal Shift            

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con news del 19 novembre 2025, ha comunicato che è possibile presentare istanza per l’incentivo Sea Modal Shift, il programma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sostiene il trasporto combinato strada-mare e promuove una logistica più sostenibile per le merci. Fino alle ore 12:00 del 17 dicembre 2025 è possibile inviare le domande attraverso la piattaforma informatica dedicata per accedere ai contributi relativi alla terza annualità del programma (2025-2026), che mira a incentivare l’utilizzo di servizi marittimi a corto raggio per decongestionare la rete stradale e ridurre le esternalità negative: i contributi coprono i servizi di trasporto marittimo effettuati nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2025 e il 5 dicembre 2026. Il bando e tutte le informazioni necessarie per la compilazione delle istanze sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del MIT e sul sito del soggetto gestore RAM S.p.A., tramite il quale si potrà accedere alla piattaforma.         

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19 Novembre 2025      

Pagamento da parte dell’INPS dei tirocini extracurriculari nella Regione Siciliana      

L’INPS, con messaggio n. 3452 del 17 novembre 2025, ha offerto istruzioni operative e contabili in merito alla convenzione con la Regione Siciliana per la disciplina delle modalità di erogazione della misura denominata “Attivazione dei tirocini formativi extracurriculari”, prevista dal Piano Attuativo Regionale della Regione Siciliana del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (PAR GOL). La Regione, una volta individuati i beneficiari, trasferisce all’INPS le risorse necessarie e l’Istituto esegue i pagamenti e gestisce gli adempimenti fiscali e contabili connessi.

In particolare, il messaggio precisa che, in qualità di sostituto d’imposta, provvede ad applicare il regime fiscale stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di prestazione erogata, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi. Considerato che le indennità a favore di persone fisiche, a qualunque titolo erogate, costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, ex art. 50, comma 1, lett. c), TUIR, l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, opera, all’atto del pagamento, le ritenute IRPEF, come previsto dall’art. 24, D.P.R. n. 600/1973, e applica le detrazioni fiscali relative al periodo.      

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17 Novembre 2025                     

Gestione separata: nuove categorie di lavoratori per cui è previsto l’obbligo contributivo                            

L’INPS, con circolare n. 142 del 12 novembre 2025, ha illustrato il quadro normativo di riferimento e offerto le relative istruzioni in ordine alle nuove figure di lavoratori per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale presso la Gestione separata: si tratta di titolari di incarichi di ricerca ex art. 22-ter, Legge n. 240/2010, introdotto dall’art. 1-bis, D.L. n. 45/2025, e addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali è stata prevista specifica tutela previdenziale all’art. 1, comma 553, Legge n. 207/2024.

I soggetti interessati, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, devono iscriversi alla Gestione separata inviando la richiesta tramite i seguenti canali:

  • web, attraverso il servizio dedicato “Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata”, accessibile al cittadino dal sito internet dell’Istituto www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale;
  • intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i relativi servizi telematici.                      

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14 Novembre 2025                            

Prescrizione del diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia: l’INPS cambia rotta              

L’INPS, con circolare n. 141 del 12 novembre 2025, ha accolto l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025, che, mutando il precedente orientamento espresso in materia, delinea un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13, commi 1 (istanza del datore di lavoro) e 5 (istanza del lavoratore), L. n. 1338/1962. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno concentrato l’indagine sull’individuazione del momento in cui la prescrizione del diritto a ottenere la costituzione della rendita vitalizia comincia a decorrere. Lo schema interpretativo delineato dalla Suprema Corte prevede che dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi decorre il termine di 10 anni entro il quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore (art. 13, comma 1); decorso tale termine, il lavoratore può attivare la facoltà riconosciutagli dalla legge, con diritto a vedersi risarcire il danno subito, entro un ulteriore termine decennale (art. 13, comma 5); trascorso anche quest’ultimo periodo, resta la possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia a proprio carico (art. 13, comma 7).

L’Istituto precisa che la circolare n. 141/2025 sostituisce integralmente la circolare n. 48/2025.                      

EcLavoro.it               

  

12 Novembre 2025            

Agevolazione “Resto al Sud” ed esenzione IVA per attività educative            

L’AE, con risposta a interpello 6 novembre 2025 n. 287, ha fornito interessanti chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare l’esenzione IVA per attività educative nel caso in cui l’attività sia stata oggetto di agevolazione mediante il programma “Resto al Sud”. L’interpello riguarda una ditta individuale che svolge attività di erogazione di corsi di lingua straniera (cod. ATECO 85.59.30). Il contribuente ha ottenuto un finanziamento attraverso la misura agevolativa “Resto al Sud”, sostenendo che tale finanziamento configuri un “riconoscimento per atto concludente” della propria attività formativa e che ciò permetta di applicare l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del D.P.R. 633/1972. Tale disposizione richiede due requisiti:

  • un requisito oggettivo, ossia la natura educativa/didattica delle prestazioni;
  • un requisito soggettivo, relativo al prestatore, che deve essere un istituto o scuola riconosciuto da una pubblica amministrazione.

Secondo il contribuente, il finanziamento pubblico rappresenterebbe una valida forma di riconoscimento implicito, in quanto l’ente che gestisce l’agevolazione valuta in modo approfondito i progetti presentati e ne attesta la sostenibilità. L’Agenzia delle Entrate non condivide questa interpretazione. Richiama la circolare n. 22/E del 2008, che chiarisce come il “riconoscimento per atto concludente” sia ammesso solo quando un ente pubblico approva e finanzia uno specifico progetto educativo o formativo, effettuando un controllo diretto sulla conformità delle attività agli obiettivi educativi e sull’idoneità dei soggetti coinvolti. L’esenzione è, quindi, limitata esclusivamente alle prestazioni didattiche rese nell’ambito del progetto approvato e non si estende all’intera attività dell’impresa. Nel caso di specie, il finanziamento “Resto al Sud” non riguarda la valutazione dell’offerta formativa in sé, ma rappresenta una misura generalista destinata a favorire la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nelle regioni indicate dalla normativa. L’ente finanziatore opera una valutazione meramente economico-finanziaria e non un controllo didattico o formativo. Conclude, pertanto, che manca il requisito soggettivo richiesto dall’art. 10, n. 20), e che il contribuente non può applicare l’esenzione IVA ai corsi erogati.           

EcLavoro.it                 

 

10 Novembre 2025        

Esonero contributivo Aggregazione di imprese: le istruzioni INPS       

L’INPS, con messaggio n. 3344 del 6 ottobre 2025, fornisce le istruzioni operative sull’incentivo introdotto in via sperimentale dall’articolo 4-ter del D.L. 4/2024, convertito dalla Legge 28/2024, volto a favorire la costituzione di nuove imprese derivanti da operazioni di aggregazione societaria (fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami) che diano origine a un organico complessivo pari o superiore a 1.000 lavoratori.

Per accedere all’incentivo, le nuove imprese devono avviare un confronto sindacale in sede governativa con la partecipazione dei Ministeri del Lavoro e delle Imprese e del Made in Italy e stipulare un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L’accordo deve contenere un progetto industriale e di politica attiva finalizzato al superamento delle difficoltà settoriali e alla riqualificazione o formazione dei lavoratori (almeno 200 ore complessive per ciascun dipendente). È possibile sottoscrivere l’accordo anche prima dell’operazione di aggregazione, purché questa si realizzi entro 60 giorni. Il beneficio consiste in un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), fino a 3.500 euro annui per lavoratore per un massimo di 24 mesi. L’esonero prosegue per ulteriori 12 mesi, nel limite di 2.000 euro annui per lavoratore. I massimali vanno riparametrati su base mensile: 291,66 euro/mese per i primi due anni e 166,66 euro/mese per il terzo. Resta invariata l’aliquota di computo ai fini pensionistici. L’incentivo è subordinato alla comunicazione del Ministero del Lavoro all’INPS dei dati delle imprese ammesse (denominazione, codice fiscale, numero dei lavoratori, decorrenza e durata del beneficio, proiezione dei costi). L’INPS attribuisce alle aziende interessate il codice di autorizzazione “2L” (“Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/24 art. 4-ter”).

L’esonero decorre dalla data di trasferimento dei lavoratori indicata nell’accordo e può essere fruito tramite conguaglio nei flussi Uniemens, con i seguenti codici:

  • “IN24” (Incentivo imprese nuova costituzione Art. 4-ter DL 4/2024) all’interno dell’elemento <InfoAggcausaliContrib>;
  • “L631” per conguagli correnti e “L632” per arretrati nel DM2013 virtuale.

La valorizzazione degli arretrati potrà essere effettuata solo nei fl

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